Con l’ordinanza n. 13739 del 17 maggio 2024, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di divorzio stabilendo che nell’ipotesi in cui la donna intrattenga una stabile relazione con un altro uomo e conviva con lui stabilmente, l’ex coniuge ha diritto alla revoca dell’assegno divorzile, non essendo sufficiente la mera riduzione della somma mensile da corrispondere.
Il caso
Con ricorso presentato nel gennaio del 2023, un uomo, nella qualità di ex coniuge della donna nel frattempo stabilmente convivente con altro uomo facoltoso nella cornice di una nuova relazione, chiedeva la cassazione parziale del decreto emesso dalla Corte di Appello di Venezia che rigettava il reclamo avverso il provvedimento di primo grado che, a modifica delle condizioni di divorzio, aveva ridotto l’assegno divorzile di poco più di 100 euro.
La Sentenza n. 714 del 21 marzo 2024
Con un ricorso affidato a due motivi, il ricorrente denunciava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 9, L. 898/1970 (c.d. legge sul divorzio), anche in relazione alla previsione di cui all’art. 5, co. 6 della medesima, in quanto la Corte territoriale aveva erroneamente applicato le norme di legge e gl insegnamenti giurisprudenziali all’istanza di revisione dell’assegno divorzile, solo parzialmente accolta dal Tribunale di Vicenza.
Altresì, il ricorrente lamentava l’omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio.
In particolare, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato cessato l’obbligo assistenziale nei riguardi della donna in ragione della lunga convivenza more uxorio intrattenuta da questa con un facoltoso compagno; nondimeno, la Corte d’appello, sulla scorta del ricorso della donna, dichiarava non provata la convivenza ripristinando l’assegno divorzile quantificandolo nella misura temporanea stabilita nel 2018 dal giudice.
La sentenza della corte territoriale diventava irrevocabile per omessa impugnazione.
Con il ricorso de quo l’ex coniuge sosteneva che la Corte avesse omesso di pronunciarsi sulla rilevanza dell’accertamento della di lei condizione patrimoniale all’esito della divisione ed i generale degli intervenuto mutamenti delle condizioni economiche di entrambi, a decorrere dal 2018.
La suprema Corte di Cassazione dichiarava il ricorso fondato e lo accoglieva in ordine ad entrambi i motivi.
Prendendo le mosse dalla normativa di riferimento, gli Ermellini hanno chiarito che la revisione dell’assegno divorzile postula l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il provvedimento attributivo dell’assegno.
In sede di revisione, il giudice, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse in sede di riconoscimento e determinazione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se ed in che misura le circostanze, come provate dalle parti, abbiano alterato l’equilibrio raggiunto nonché adeguare l’importo ovvero lo stesso obbligo delle contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata.
Il Supremo consesso non ha ritenuto adeguatamente esaminato l’elemento relativo alla convivenza della ex coniuge con il nuovo compagno precisando che la richiesta di revoca dell’assegno in forza di una convivenza more uxorio deve condurre il giudice ad accertare il fatto tenuto conto della coabitazione insieme con tutti gli altri elementi secondari acquisiti al processo, specie in ragione del fatto che, pacificamente, la convivenza determina stabile fa venire meno il diritto all’assegno di mantenimento, fatta salva la sua componente compensativa che impone la prova rigorosa del contributo offerto alla comunione familiare.
Nel caso de quo, la mera e modesta riduzione dell’importo dell’assegno mensile è stata ritenuta insufficiente in ragione del nuovo assetto reddituale e patrimoniale degli ex coniugi, pertanto la Corte ha accolto il ricorso cassando il decreto e rimettendo la questione alla medesima Corte territoriale in diversa composizione.
La massima
“In caso di creazione di una nuova famiglia e di convivenza stabile con un altro partner, l’ex coniuge ha diritto ad ottenere la revoca dell’assegno divorzile non essendo sufficiente la mera riduzione dell’importo mensile da corrispondere”.
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