Con l’ordinanza n. 25079 del 18 settembre 2024, la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione civile, si è pronunciata in materia di sinistri stradali, con particolare focus sulla responsabilità del gestore in caso di danno provocato al veicolo per un cambio repentino delle condizioni della strada, escludendo la responsabilità del medesimo nel caso in cui non sia possibile intervenire in tempo per evitare il sinistro
Il caso
Il ricorrente citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace la società “gestore” della strada perché questi venisse condannato al risarcimento del danno subito dall’autovettura a causa della presenza di una sbarra metallica di circa tre metri presente sulla carreggiata del tratto autostradale.
Nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice di pace, assunta la CTU nonché la prova testimoniale, rigettava l’istanza
Il ricorrente, pertanto, proseguiva in appello innanzi al Tribunale che dichiarava inammissibile la domanda per insussistenza della ragionevole probabilità di essere accolta ex art. 348 ter, c.p.c.
Per conseguenza, il danneggiato presentava ricorso per Cassazione per l’annullamento della sentenza di primo grado.
L’Ordinanza n. 25079 del 18 settembre 2024
Con un unico motivo di ricorso, il danneggiato lamentava la violazione e la falsa applicazione della previsione di cui agli artt. 2051, 2967 e 1218, c.c. poiché l’ente coinvolto non aveva dimostrato l’interruzione del nesso causale della responsabilità da cosa in custodia per mezzo del caso fortuito.
Gli Ermellini, esaminato il ricorso, dichiaravano il medesimo inammissibile in quanto non conforme si principi di specificità previsti e richiesti dal codice di rito.
Nondimeno, il Supremo Consesso ha rilevato che, dalla CTU era emerso che il sinistro si era verificato in conseguenza della perdita di una spondina metallica da un autocarro antistante il danneggiato, sul quale quest’ultimo impattava con il veicolo di proprietà.
Pertanto, richiamata la costante giurisprudenza della medesima Corte, i giudici del Palazzaccio hanno ritenuto l’evento fortuito repentino ed inevitabile, tale da elidere il nesso di causalità e, per conseguenza, l’oggettiva responsabilità del custode.
La massima
“il custode di una strada aperta al pubblico transito risponde delle alterazioni di quella, a meno che non provi che, per il carattere improvviso della modifica delle condizioni originarie, non sia stato inesigibile un intervento tale da scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica”.
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