Con la sentenza n. 24859 del 16 settembre 2024, la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione civile, si è pronunciata in materia di pignoramento delle quote di una s.r.l. intestate ad una fiduciaria, con particolare focus sulle modalità e le forme del pignoramento medesimo (diretto o presso terzi).
Il caso
Il creditore procedente sottoponeva a pignoramento presso terzi beni, crediti e partecipazioni societarie affidate dall’ex coniuge a società fiduciarie.
Una delle fiduciarie dichiarava di detenere, tra l’altro, partecipazioni in una s.r.l. per conto dell’esecutato.
Nell’instaurata procedura esecutiva, il Giudice, rilevato che nel caso in cui la partecipazione sociale detenuta dalla società fiduciaria riguardasse una s.r.l. la forma del pignoramento è quella disciplinata dall’art. 2471 c.c., dichiarava d’ufficio la nullità del pignoramento limitatamente alla quota detenuta presso la s.r.l., in quanto eseguito a norma dell’art. 543 c.p.c..
Con ricorso ex art. 617, c.p.c., il creditore proponeva opposizione avverso l’ordinanza di estinzione.
Nelle more, la fiduciaria intestava nuovamente al sfiduciante la quota detenuta presso la s.r.l. pignoramento e, a seguito di assemblea straordinaria della società partecipata, nel corso della quale, a fronte delle perdite emerse che ne azzeravano il capitale, veniva deliberata la ricostituzione del capitale, che il debitore non sottoscriveva.
Il giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria, sospendeva l’ordinanza che aveva dichiarato nullo il pignoramento.
Introdotto il giudizio di merito, il Tribunale di Lecco, preso atto che nelle more fra l’ordinanza di nullità del pignoramento e quella di sospensione il debitore aveva perso ogni partecipazione nella s.r.l., dichiarava cessata la materia del contendere in quanto l’accoglimento dell’opposizione non poteva determinare la prosecuzione della procedura esecutiva.
Il creditore procedente, pertanto, ricorreva per Cassazione sulla scorta di 3 motivi.
Seguiva controricorso dell’ex coniuge debitore nonché ricorso incidentale del medesimo.
In tale ultimo anche senso, seguiva la fiduciaria.
Il ricorrente principale depositava dunque autonomi controricorsi avverso i ricorsi incidentali dell’ex coniuge e della fiduciaria.
Il debitore, altresì, presentava ricorso incidentale avverso il ricorso incidentale della fiduciaria.
L’Ordinanza n. 24859 del 16 settembre 2024
Gli Ermellini prendevano le mosse dal ricorso incidentale promosso dal debitore esecutato, ritenuto primario per ragioni di ordine logico.
Nello specifico, per mezzo dell’unico motivo del ricorso incidentale, il debitore contestava al Tribunale di avere riconosciuto la legittimità del pignoramento eseguito dal creditore secondo le modalità di cui all’art. 543 c.p.c., anziché nel rispetto degli adempimenti specifici di cui all’art. 2471 c.c., e per avere fatto discendere da tale statuizione la condanna, a suo carico, al rimborso delle spese di lite in favore della creditrice, sebbene ricorressero i presupposti per la compensazione.
Il Supremo Consesso affrontava quindi due specifiche questioni:
1) il pignoramento di partecipazioni societarie, nella specie di quote di s.r.l., deve seguire le forme del pignoramento presso terzi ovvero quella del pignoramento “diretto” previsto dall’art. 2471, c.c.?
2) Tale ultima procedura trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le quote societarie da sottoporre a vincolo siano fiduciariamente intestate ad un terzo?
Al fine di dirimere la questione, la Corte muoveva dalla corretta e preliminare individuazione della natura della quota societaria.
Sul punto, la stessa veniva qualificata quale bene immateriale equiparabile ad un bene mobile non iscritto in pubblico registro che, pur non potendosi considerare come bene materiale al pari dell’azione, presenta un valore patrimoniale oggettivo dato dalla frazione di patrimonio sociale che rappresenta ed è trattata dalla legge come oggetto unitario di diritti, oltre che di obblighi; pertanto, la quota va annoverata tra i beni che possono essere aggrediti o assoggettati a misure cautelari poste a salvaguardia della garanzia patrimoniale del debito.
Invero, proprio l’art. 2471, nell’affermare l’espropriabilità della partecipazione, poggia sul presupposto teorico rappresentato dalla qualificazione della quota di partecipazione in una s.r.l. come bene immateriale e da ciò fa derivare la tipologia di espropriazione da attuare: se il bene da aggredire non è un credito (quota) vantato dal debitore verso un terzo, ma un bene immateriale, le forme da utilizzare non sono più quelle del pignoramento presso terzi, ma piuttosto le regole del pignoramento mobiliare presso il debitore, che prevede modalità operative speciali rispetto a – e quindi difformi da – quelle tipizzate dal codice di rito.
Nel prosieguo, la Corte riferiva che le partecipazioni di Srl possono essere oggetto di pignoramento soltanto nei confronti del socio che ne è titolare: il pignoramento “diretto” o “documentale” deve, invero, essere notificato, dal creditore particolare del socio, al debitore ed alla società, per essere poi iscritto e depositato nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio.
Altresì, <La notifica assolve allo scopo di informare la società di un evento che inevitabilmente incide sulla compagine sociale, ma non è prevista per il perfezionamento del pignoramento, assumendo la società la posizione di terzo interessato al procedimento, quale soggetto nella cui sfera giuridica il provvedimento è destinato a produrre effetti; essa, quindi, non svolge la funzione di consentire alla società di rendere la dichiarazione di quantità in udienza, tipica dell’espropriazione presso terzi, bensì ha lo scopo di mettere la società a conoscenza di un evento in grado di produrre effetti indiretti anche nei confronti dell’ente e di rendere operante anche nei suoi confronti il vincolo che costituisce l’effetto tipico del pignoramento, che discende dall’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario di non sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito>.
Il pignoramento disciplinato ai sensi dell’art. 2471, dunque, non necessita di alcuna collaborazione da parte della società e l’iscrizione nel registro delle imprese costituisce formalità necessaria al perfezionamento del vincolo.
Per ciò che concerne invece il secondo quesito, relativo all’applicabilità dell’art. 2471, c.c. al pignoramento di quote di una s.r.l. intestate a società fiduciarie, i Giudici del Palazzaccio, nel risolvere positivamente la questione, affermavano quanto segue:
il mandato fiduciario, privo di una autonoma disciplina, è stato definito come l’accordo tra due soggetti, con cui il primo trasferisce, o costituisce, in capo al secondo una situazione giuridica soggettiva, per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore, in cui il fiduciario assume l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici in nome proprio, ma per conto e nell’interesse di un’altra persona, per la realizzazione di tale risultato, come tale assimilabile al mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c..
In forza della L. 1966/1939 l’incarico di amministrazione fiduciaria ha la forma del contratto di mandato.
Secondo la Giurisprudenza delle Sezioni Unite, le fiduciarie sono regolate dalla legge secondo lo schema della “fiducia germanistica”, in cui vi è separazione tra titolarità formale del diritto e legittimazione al suo esercizio.
Pertanto, l’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie non ha effetto traslativo del diritto di proprietà sostanziale del bene, perché la partecipazione non entra mai a far parte del patrimonio della fiduciaria.
Sulla base di tali premesse, in caso di partecipazioni in società a responsabilità limitata intestate a società fiduciarie, il pignoramento deve eseguirsi non già ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ., ma a mezzo delle specifiche modalità previste dall’art. 2471 c.c..
Il pignoramento diretto previsto dall’art. 2471 c.c. ha, infatti, la funzione di produrre il vincolo di indisponibilità del bene che sostanzia il pignoramento sia riguardo al fiduciante, con gli effetti di cui all’art. 2913 c.c., in conseguenza della iscrizione nel Registro delle imprese, sia alla società fiduciaria, non quale terzo, ma ai sensi dell’art. 513, c.p.c..
Da ultimo, la Corte ha ricordato che il codice di rito <quando disciplina il pignoramento presso il debitore non intende che esso riguardi soltanto le cose che siano fisicamente nei luoghi appartenenti al debitore stesso, ma lo estende, espressamente, anche ai beni che si trovino altrove, ma di cui il debitore possa liberamente disporre, nonché ai beni che siano in possesso di terzi, purché questi ne consentano l’esibizione>.
Pertanto, il pignoramento è da qualificare come presso il debitore tutte le volte in cui non è necessario accertare l’esistenza o meno di diritti espropriabili del debitore verso il terzo: in caso di beni immateriali, quali le partecipazioni di s.r.l., è del tutto evidente che la disponibilità per il debitore, rispetto all’esercizio del diritto di proprietà, non viene neppure intermediata in alcun modo dal terzo, sicché non vi è necessità alcuna della dichiarazione di quest’ultimo.
Il Giudice dell’esecuzione, in definitiva, ai fini della vendita del bene pignorato in sede esecutiva, non può che avere riguardo alla sola intestazione formale della partecipazione in capo alla fiduciaria, e non certamente al soggetto fiduciante, che non risulta dal Registro delle imprese.
Sulla scorta di tali motivazioni, il Supremo Consesso accoglieva il ricorso del debitore esecutato nei limiti delle motivazioni esposte, formulando il seguente principio di diritto.
La massima
“Il pignoramento della quota di società a responsabilità limitata – la quale esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale da equipararsi al bene mobile non iscritto in un pubblico registro – laddove intestata a società fiduciaria operante ai sensi della l. n. 1966 del 1939, si esegue non già nelle forme del pignoramento presso terzi, ma ai sensi dell’art. 2471, primo comma, cod. civ., nel testo modificato dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, mediante notificazione sia alla società cui si riferisce la quota sottoposta ad esecuzione, sia alla società che ne è intestataria formale, nonché a mezzo della successiva iscrizione nel registro delle imprese, generando l’intestazione formale un fenomeno di dissociazione tra la situazione di “proprietà sostanziale”, che resta in capo al fiduciante, e la “proprietà formale”, che ricade in capo alla fiduciaria, per effetto del quale la fiduciaria acquista la sola legittimazione all’esercizio dei diritti sociali”.
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