Con l’ordinanza n. 27344 del 22 ottobre 2024, la Suprema Corte di Cassazione, II Sezione Civile, si è pronunciata in materia di servitù di passaggio, affermando che la sola esistenza del perscorso stradale non consente l’usucapione.
Il caso
La ricorrente, proprietaria di due fondi rustici, ritenendo che i convenuti avessero realizzato un passo carrabile non autorizzato che partiva dalla complanare della statale ed invadeva porzioni di terreno di proprietà, si rivolgeva al Tribunale di Brindisi al fine di far accertare l’inesistenza del diritto di passaggio dei convenuti e di condannarli a rimuovere i manufatti installati sulla sua proprietà, ad eliminare il passaggio carrabile sul suo terreno cessando di esercitarlo, a ripristinare lo stato dei luoghi nonché al risarcimento del danno.
il Tribunale di Brindisi, assunte prove testimoniali, espletata CTU ed acquisiti chiarimenti, accoglieva l‘actio negatoria servitutis della ricorrente.
Nondimeno, la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso dei convenuti e dichiarava acquisita per usucapione la servitù di passaggio acquisita anche in relazione al passo carrabile.
Avvero la decisione della Corte territoriale, proponeva ricorso l’originaria parte attrice, lamentando che la stessa avesse assunto una decisione sulla scorta delle sole dichiarazioni testimoniali di controparte, ignorando totalmente le risultanze della CTU; altresì, la ricorrente censurava la pronuncia in ordine alla mancata individuazione e descrizione delle opere visibili e permanenti al passaggio nonché la prova delle modalità d’uso dello stesso, come richiesto da giurisprudenza ormai consolidata.
L’ordinanza n. 27344 del 22 ottobre 2024
La Suprema Corte accoglieva il ricorso rilevando in primo luogo che la Corte non avesse in effetti tenuto conto delle risultanze della CTU da cui emergeva l’indimostrabilità dell’esistenza del passaggio carrabile che collegava i fondi dei convenuti con la complanare, accompagnati dall’inesistenza di dati catastali a suffragio.
In ordine alle opere visibili, la Corte ha ricordato che il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, che devono rivelare in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere di passaggio a favore del preteso fondo dominante, per cui non basta avere prova dell’esistenza di una strada, o di un percorso idoneo a consentire il passaggio, essendo essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente, ed occorrendo quindi un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù.
Sulla scorta di dette motivazioni, gli Ermellini accoglievano il ricorso cassando la sentenza della Corte d’Appello di Lecce.
La massima
“In tema di diritti reali il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, per cui non basta avere prova dell’esistenza di una strada, o di un percorso idoneo a consentire il passaggio, essendo essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente”
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