Con l’ordinanza n. 19 del 2 gennaio 2025, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di conversione del mutuo fondiario nullo per superamento del limite di finanziabilità in mutuo ipotecario, dettando importanti principi di diritto.
Il caso
Con apposito decreto, il Tribunale di Pavia, in parziale accoglimento dell’opposizione ex art 99, l. fall., proposta da un Istituto di Credito, ammetteva quest’ultimo allo stato passivo del fallimento di una s.a.s. e del socio accomandatario in chirografo per il credito vantato.
Avverso tale decisione, l’Istituto di Credito proponeva ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo.
L’ordinanza n. 19 del 2 gennaio 2025
In particolare, il ricorrente denunciava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1424 e 2697, c.c. nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto non provati i presupposti per la conversione del negozio nullo incentrando il tutto sul superamento del limite di finanziabilità e non anzi, come avrebbe dovuto, sulla sussistenza dei presupposti necessari ai fini della conversione del negozio nullo in ossequio al principio di conservazione del negozio giuridico.
La Corte, esaminato il ricorso, lo dichiarava fondato.
Richiamata la previsione di cui all’art. 1424, c.c., a mente del quale:
il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità
gli Ermellini hanno precisato che i presupposti per la conversione del negozio nullo sono 3:
- la sussistenza di un rapporto di continenza tra il negozio nullo e quello in cui dovrebbe essere convertito;
- la volizione ipotetica;
- non consapevolezza della causa di nullità.
Sulla scorta di tali premesse, il Supremo Consesso ha precisato che la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare la consapevolezza non tanto sul superamento del limite di finanziabilità in sé, quanto piuttosto sulla conseguente nullità del contratto, la quale, solo diversi anni dopo, è stata declinata quale nullità virtuale.
In conseguenza di detta impostazione – nel prosieguo del ragionamento dei giudici del Palazzaccio – la Corte ha finito per coartare l’onere probatorio della banca sul thema probabdum dell’irrilevanza della scelta di concedere un mutuo ipotecario in luogo di quello fondiario a favore di un soggetto potenzialmente fallibile, il quale è in effetti fallito numerosi anni dopo.
Gli Ermellini hanno ritenuto tale assunto non condivisibile, precisando che perché risulti la manifestazione di volontà delle parti propria del negozio diverso non occorre l’accertamento della volontà concreta di accettare il diverso contratto frutto della conversione, mentre occorre considerare l’intento pratico sostanzialmente seguito, verificando che gli effetti del diverso contratto siano idonei a realizzare in tutto o in parte quell’intento.
In conclusione, gli Ermellini accoglievano il ricorso formulando i seguenti principi di diritto
Le massime
“In tema di mutuo fondiario, in caso di inapplicabilità dell’indirizzo delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 33719 del 2022, risulta ostativa alla conversione del negozio dichiarato nullo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, t.u.b., stabilito dalla Banca d’Italia in conformità alle deliberazioni del CICR (attualmente l’ottanta per cento del valore dei beni ipotecati, secondo la delibera del 22 aprile 1995), ai sensi dell’art. 1424 c.c., la conoscenza che le parti abbiano della nullità virtuale del negozio, piuttosto che del mero superamento del predetto limite di finanziabilità”.
“Ai fini della conversione del negozio nullo ai sensi dell’art. 1424 c.c., non occorre l’accertamento della volontà concreta delle parti di accettare il diverso contratto frutto della conversione – poiché ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell’atto compiuto, ostativa alla stessa conversione – ma è sufficiente che l’intento pratico originariamente perseguito dalle parti sia soddisfatto anche solo in parte dagli effetti del nuovo negozio frutto della conversione”.
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