Con l’ordinanza n. 1492 del 21 gennaio 2025, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di attribuzione del cognome al figlio minore in ipotesi di riconoscimento giudiziale della paternità, stante l’assenza di consenso della madre che ha per prima e da sola riconosciuto il figlio
Il caso
A seguito della nascita di una minore, la medesima veniva riconosciuta dalla sola madre al momento della nascita.
Successivamente, il padre proponeva ricorso in Tribunale affinché questi emettesse una sentenza che tenesse luogo del mancato consenso della madre al riconoscimento, deducendo la sussistenza dell’interesse della figlia.
Il Tribunale accoglieva il ricorso dell’uomo e disponeva che la minore acquistasse il cognome paterno sostituendolo a quello materno.
Per conseguenza, la madre proponeva ricorso in Corte d’Appello chiedendo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l’attribuzione alla minore del doppio cognome.
La Corte territoriale accoglieva la domanda della donna, l’uomo, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi.
L’ordinanza n. 1492 del 21 gennaio 2025
La Corte di Cassazione, esaminati i congiuntamente i motivi di ricorso, li rigettava in quanto infondati.
In particolare, il ricorrente, censurava la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui rigettava l’eccezione di inammissibilità proposta nonché nella parte in cui la medesima non aveva dato opportuna rilevanza alla data riportata sull’atto di nascita della minore, antecedente alla pronuncia di incostituzionalità in ordine all’art. 262, co. 1, c.c., attribuendo alla medesima, erroneamente, efficacia retroattiva.
Il Supremo consesso, prendeva le mosse dalla previsione di cui all’art. 262, c.c., a mente del quale:
Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento e’ stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre e’ stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio puo’ assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
Se la filiazione nei confronti del genitore e’ stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio puo’ mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identita’ personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.
Nel caso di minore eta’ del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento.
Terminata l’opportuna premessa, gli Ermellini hanno richiamato la nota pronuncia della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato incostituzionale il co. 1 dell’art 264, c.c. nella parte in cui veniva prevista l’attribuzione del cognome paterno in luogo di quello dei genitori.
Su questa premessa, i Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto che la Corte di Appello avesse erroneamente ritenuto direttamente applicabile i principi esposti dalla summenzionata sentenza poiché il caso specifico non riguardava il co. 1 dell’art. 264, c.c., bensì i successivi co. 2, 3 e 4.
Ciò precisato, la Suprema Corte ha chiarito che al riconoscimento della paternità anche in sede giudiziale non consegue alcun automatismo in termini di attribuzione del cognome paterno in luogo di quello materno, ma trattasi di una scelta rimessa al libero e prudente apprezzamento del giudice che deve avere riguardo anche all’ambiente in cui è cresciuto e fino al momento del riconoscimento da parte del padre.
Altresì, il Supremo Consesso ha precisato che, sebbene la Corte territoriale avesse errato nei termini suddetti, la stessa aveva comunque espressamente, in concreto e compiutamente valutato in ordine all’attribuzione del doppio cognome, ritenendo l’iter seguito privo di vizi censurabili
Per questi motivi, il Supremo consesso rigettava il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di giustizia
La massima
“Nell’ipotesi disciplinata dai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 262 cod. civ., nel presupposto che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, la individuazione del cognome che il minore va ad assumere non è connotata da automatismo, ma è rimessa al prudente apprezzamento del giudice che deve avere riguardo al modo più conveniente di individuazione per il minore, in relazione all’ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell’eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome”.
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