
Con l’ordinanza n. 2148 del 30 gennaio 2025, la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile, si è pronunciata in materia di sinistro stradale con particolare focus sulla responsabilità da cose in custodia e il fattore causale esclusivo del sinistro.
Il caso
Nel febbraio del 2012 il conducente di un quadriciclo tipo quad, nel mentre percorreva una strada provinciale, incappava in un tratto stradale dissestato e pieno di buche, tale da perdere il controllo per collidere con un autocarro proveniente dalla direzione opposta della strada.
Avendo riportato lesioni personali, il conducente del quadriciclo citava in giudizio la Provincia di riferimento al fine di richiedere ed ottenere il risarcimento del danno patito, in forza della responsabilità per danno da cose in custodia.
La domanda veniva rigettata nei primi due gradi di giudizio.
Pertanto, l’originario attore ricorreva per Cassazione.
L’ordinanza n. 2148 del 30 gennaio 2025
Con il primo motivo di ricorso, il conducente del quadriciclo denunciava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2051, c.c. per avere la Corte, erroneamente, posto a carico dell’attore l’onere della dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno nonché dell’obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi.
Gli Ermellini hanno ritenuto infondata la doglianza.
Per vero, il motivo di ricorso assumeva ad oggetto uno stralcio della motivazione della decisione impugnata; nondimeno, nel percorso argomentativo della medesima veniva affermato – questione dirimente secondi I giudici del Palazzaccio – che la responsabilità del sinistro, ovvero la perdita di controllo del quadriciclo, erano da imputarsi, esclusivamente, alla condotta di guida imprudente del ricorrente il quale, pur essendo in grado di percepire le condizioni della strada, in orario diurno ed in condizioni di visibilità e di tempo ottimali, non ha adeguato la propria condotta di guida ai canoni indicati dall’art. 141 del codice della strada, avuto riguardo alle caratteristiche del veicolo stesso, alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura.
Sulla scorta di tali risultanze, dunque, il Supremo Consesso ha ritenuto di escludere la responsabilità dell’Ente nonché il conseguente obbligo di risarcimento del danno, stante la mancata assunzione di una condotta di guida adeguata da parte del conducente del quadriciclo, in orario diurno ed in condizioni di visibilità ottimali
La massima
“In tema di sinistri stradali e cose in custodia, la condotta inadeguata del danneggiato, conducente del veicolo, rispetto allo stato dei luoghi ed allo stato di dissesto della strada, costituisce fattore causale esclusivo del sinistro tale da elidere il nesso eziologico rispetto alla res custodita nonché la responsabilità del custode”.
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