
Con l’ordinanza n. 3941 del 16 febbraio 2025, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di donazioni, precisando che l’incapacità di ricevere del tutore si estende anche all’amministratore di sostegno.
Il caso
Con due distinti atti di donazione, i beneficiari di amministrazione di sostegno donavano all’amministratore la nuda proprietà di tutti i loro beni immobili riservandosi l’usufrutto sui medesimi.
Le sorelle dei beneficiari, nonché il notaio rogante impugnavano gli atti con separati giudizi poi riuniti.
Il Tribunale di Taranto dichiarava la nullità delle donazioni.
A seguito del ricorso proposto dal donatario amministratore di sostegno, la Corte d’Appello di Lecce, in totale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda del ricorrente sul rilievo che l’art. 779, c.c. regola le interdizioni in capo all’amministratore di sostegno applicabili in quanto “compatibili” e, poiché nel caso di specie l’amministrazione era di tipo meramente “assistenziale”, il divieto di donazione tra il beneficiario e l’amministratore non trova applicazione.
Avverso tale ultima pronuncia, ricorrevano per Cassazione gli eredi di una delle sorelle dei beneficiari, sulla scorta di due motivi.
Il donatario amministratore di sostegno resisteva con controricorso.
L’ordinanza n. 3941 del 16 febbraio 2025
In particolare, con il secondo motivo di ricorso, gli eredi, rilevavano che l’art. 779, c.c. costituisce un’ipotesi di incapacità a ricevere del donatario e non di impedimento a donare di tal ché la Corte avrebbe malgovernato la disposizione normativa richiamata, considerato che:
- in entrambi gli atti di donazione, il donatario non aveva reso edotti i due notai roganti dell’esistenza di una procedura di amministrazione di sostegno;
- tra la nomina ad amministratore di sostegno e le donazioni erano intercorsi pochi mesi;
- il Giudice tutelare non aveva approvato il rendiconto successivamente presentato dall’amministratore e aveva revocato il mandato, rilevando che quest’ultimo non aveva salvaguardato gli interessi degli amministrati, i quali avevano tenuto un comportamento eccessivamente sprovveduto e sintomatico di prodigalità, tanto da ritenere più adeguata la misura dell’inabilitazione
- l’amministrazione di sostegno, anche puramente di assistenza, è caratterizzata da una serie di regole poste a tutela del beneficiario, tra le quali l’art. 799 c. c., in base al quale è nulla la donazione a favore di chi sia stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo;
- nel caso di specie, tutte le donazioni erano state effettuate prima che venisse presentato il rendiconto da parte dell’amministratore, rimasto, peraltro, non approvato.
La Corte, esaminato il ricorso, riteneva il secondo motivo fondato e, dunque, meritevole di accoglimento.
In breve, rilevato che nel caso di specie trattatasi di incapacità di ricevere e non di incapacità di donare in capo ai beneficiari e ritenute meritevoli di accoglimento le censure mosse dai ricorrenti, gli Ermellini cassavano la sentenza della Corte di Appello accogliendo il ricorso, formulando il seguente principio di diritto.
La massima
“L’art. 779 c.c. prevede una specifica incapacità a ricevere la donazione, circoscritta nel tempo, da parte di colui che ha rivestito incarico di tutore o pro tutore del donante, se prima non sia approvato il conto o estinta l’azione per il rendimento del conto. La norma, diretta a salvaguardare la regolarità e trasparenza della procedura di rendiconto evitando che poste attive del patrimonio del donante vengano trasferite al soggetto che ne ha amministrato i beni prima che siano chiariti tutti gli aspetti della gestione, si applica, in virtù del disposto dell’art 411 c.c., anche all’amministratore di sostegno, qualora i compiti a lui demandati, quali la gestione del denaro e dei beni del beneficiario, richiedano la presentazione del rendiconto”.
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