
Con l’ordinanza n. 4301 del 19 febbraio 2025, la Suprema Corte di Cassazione, II Sezione Civile, si è pronunciata in materia di condominio, precisando che colui il quale abbia espresso foto favorevole in assemblea a mezzo delegato non può, successivamente, impugnare la delibera.
Il caso
Con apposita domanda innanzi al Tribunale di Salerno, una pluralità di condomini chiedevano ed ottenevano l’annullamento della delibera assembrare con cui erano state ripartite tra i condomini le spese relative ai lavori di manutenzione straordinaria inerenti i parapetti dei balconi.
Il Condominio resisteva in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto i ricorrenti, rappresentati dal padre in assemblea, non avevano manifestato dissenso.
Il Tribunale accoglieva la domanda dei ricorrenti ed annullava la delibera.
Il Condominio si rivolgeva dunque alla Corte d’Appello la quale, in riforma della statuizione di primo grado, accoglieva il gravame motivando sulla legittimità della delibera precisando che il potere di impugnazione spetta a coloro i quali siano assenti o dissenzienti, mentre i ricorrenti erano presenti a mezzo delegato che non si era astenuto né aveva manifestato dissenso.
I condomini proponevano ricorso per Cassazione sulla scorta di 3 motivi.
L’ordinanza n. 4301 del 19 febbraio 2025
In particolare, i ricorrenti sostenevano la nullità della delibera in quanto i criteri di ripartizione delle spese comuni erano stati decisi a maggioranza e non con il consenso unanime dei condomini.
Altresì, i medesimi denunciavano l’omesso esame di un fatto decisivo in quanto i condomini intervenuti non rappresentavano i millesimi totali.
Da ultimo, gli stessi lamentavano che l’amministratore non avrebbe potuto resistere in giudizio senza previa autorizzazione assembleare trattandosi di questione eccedente la sue normali attribuzioni.
Gli Ermellini, esaminati congiuntamente i 3 motivi, dichiarava il ricorso infondato.
In breve, il Supremo Consesso ha precisato che la legittimazione in tema di impugnazione di delibere assembleari condominiali spetta, dal lato attivo, ai condomini dissenzienti o astenuti e, dal lato passivo, al condominio in persona dell’amministratore, senza necessità di specifica autorizzazione assembleare.
Altresì, la Corte precisava che i ricorrenti erano presenti in assemblea a mezzo di rappresentante che aveva votato in favore della delibera, approvata all’unanimità dai condomini presenti.
Da ultimo, nel merito della questione, i Giudici del Palazzaccio hanno precisato che la delibera impugnata si limitava a ripartire concretamente le spese per un singolo intervento senza modificare i criteri generali di riparto, mantenendosi nell’ambito delle attribuzioni dell’assemblea e risultando, pertanto, meramente annullabile e soggetta al relativo termine di decadenza.
La massima
“In materia condominiale non può impugnare la delibera assembleare chi ha votato a favore tramite un delegato. Altresì, il mancato rispetto dei criteri di ripartizione della spesa rende la delibera meramente annullabile e, pertanto, l’impugnazione è soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 1137, c.c.”.
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