
Con l’ordinanza n. 5841 del 5 marzo 2025, la Suprema Corte di Cassazione, nella Massima Composizione, si è pronunciata in materia di mutuo solutorio precisando che il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
Il caso
Il debitore principale ed il garante proponevano opposizione al decreto emesso dal Tribunale di Ferrara il quale aveva ingiunto loro di pagare in solido una data somma quale saldo negativo di conto corrente garantito da ipoteca.
I medesimi, premesso di aver stipulato con la banca cinque contratti di mutuo – il primo, ipotecario, nel 1990; il secondo, ipotecario, nel 1995; due nel 1998, dei quali uno chirografario e l’altro ipotecario, e l’ultimo nel 2000, quale mutuo ipotecario per Lire. 900.000.000 con contestuale apertura di credito su conto corrente – e che sulla base di quest’ultimo la società di recupero aveva proposto il ricorso monitorio, deducevano l’illegittimità del comportamento della banca per avere solo apparentemente erogato le somme concesse a mutuo, posto che le stesse non erano mai uscite dalle casse dell’asserita mutuante, ma erano state utilizzate per estinguere i mutui e le aperture di credito precedenti.
Instaurato il contraddittorio, alla causa venne riunita quella promossa dalla società di recupero seguito dell’opposizione proposta dal debitore e dal garante, ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., sulla base degli stessi argomenti, avverso l’espropriazione forzata iniziata dalla società sulla base del contratto di mutuo concluso il 29 novembre 2000, opposizione cui aveva fatto seguito il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva sospeso la procedura.
Il Tribunale, espletata la CTU in ordine ai pretesi interessi usurari, respingeva altresì le censure sulla validità dei contratto di mutuo.
Proposto appello, la Corte territoriale confermava la decisione di primo grado, rilevando che:
– l’accredito sul conto corrente, dimostrato dalla documentazione prodotta, equivaleva alla consegna prevista dall’art. 1813 cod. civ.;
– il fatto che la somma mutuata fosse stata poi utilizzata dalla Banca per estinguere il mutuo precedente non escludeva l’avvenuta consegna e dimostrava l’esistenza di una causa concreta del negozio, che era servito al debitore per ripianare le passività pregresse;
– ne derivava l’irrilevanza della querela di falso riproposta in appello perché l’utilizzazione delle somme mutuate per estinguere altri debiti non escludeva la consegna delle stesse somme;
– erano altresì superflue le prove orali riproposte, così come pure il giuramento decisorio deferito, vertendo essi su circostanze oggettive risultanti dagli atti e documenti di causa, mentre l’affermazione sulla legittimità o meno di tale condotta atteneva agli argomenti difensivi e non era un fatto da provare;
– il fatto che l’importo erogato fosse stato utilizzato per estinguere i precedenti debiti ipotecari era legittimo e non privava il mutuo della sua causa in concreto;
– il mutuo fondiario non era mutuo di scopo perché nessuna disposizione imponeva una specifica destinazione del finanziamento e i precedenti debiti estinti avevano la medesima garanzia ipotecaria, per cui non ricorreva neppure l’ipotesi di frode ai creditori e di revocabilità dell’atto;
– non era pertinente il richiamo al precedente di Cass. n. 20896 del 2019, non potendosi equiparare la scelta di debitore e garante di impiegare le somme mutuate per estinguere i loro debiti precedenti, al fine di mantenere il rapporto con la banca, all’ipotesi ivi considerata di un accordo intervenuto tra un debitore insolvente e la banca volto a frodare i creditori privi di cause di prelazione.
Avverso la pronuncia della Corte territoriale, proponevano ricorso per Cassazione il debitore ed il garante, affidato a ben 9 motivi.
L’ordinanza n. 5841 del 5 marzo 2025
L’ordinanza interlocutoria ha ritenuto le prime due questioni decisive, relative alla qualificazione del cosiddetto “mutuo solutorio”, sulle quali si sono registrate soluzioni non uniformi nella giurisprudenza di questa Corte e che hanno indubbio rilievo concettuale e pratico, tali da costituire anche questioni di massima di particolare importanza, rendendosi perciò opportuno l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.
Le questioni poste al vaglio del Supremo Consesso nella massima composizione sono 3:
– la prima attiene alla validità o meno del c.d. mutuo solutorio, nei termini in cui il contrasto si è delineato nella giurisprudenza di legittimità, che attengono alla possibilità di configurare una effettiva traditio delle somme date in mutuo quando le stesse siano contestualmente destinate a ripianare debiti pregressi: possibilità negata dall’orientamento minoritario anche quando detta destinazione sia espressamente accettata o disposta dal mutuatario, tant’è che, proprio postulandosi l’esistenza di un tale accordo, il contrasto si risolve, come si vedrà, nella sua diversa qualificazione in termini non di mutuo ma di pactum de non petendo ad tempus;
– attiene alla possibilità, in caso di risposta positiva al primo quesito, che il contratto di mutuo costituisca anche titolo esecutivo;
– con la terza, in subordine, si chiede invece se l’eventuale risposta positiva ai primi due quesiti possa valere anche nel caso in cui il ripianamento delle passività mediante le somme erogate in mutuo, con operazione di giroconto, sia operato dalla banca “autonomamente e immediatamente”, vale a dire anche in assenza di un effettivo consenso o di atti dispositivi in tal senso del mutuatario, e ciò “secondo quanto lamentato dai ricorrenti”.
Il Supremo Consesso, vagliati i contrasti giurisprudenziali registrati hanno chiarito quanto segue in ordine al primo quesito:
– il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo, in quanto non contrario né alla legge, né all’ordine pubblico;
– l’accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo;
– il perfezionamento del contratto di mutuo, infatti, con la consequenziale nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che sia previsto l’obbligo di utilizzare quella somma a estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante;
– l’effettività della traditio è in tal caso del resto dimostrata dal fatto che l’impiego per l’estinzione del debito già esistente produce l’effetto di purgare il patrimonio del mutuatario di una posta negativa;
– il ripianamento delle passività costituisce, infatti, una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata e dimostra che il mutuatario abbia potuto disporre della somma;
– né un tale impiego può considerarsi di per sé illecito in quanto lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l’ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell’inefficacia;
– il mutuo solutorio non può quindi essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo.
In ordine al secondo quesito:
– Posto che la destinazione delle somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni, ancorché immediato e realizzato attraverso una mera operazione contabile c.d. “di giro”, non toglie, ma anzi presuppone, che il mutuo si sia perfezionato (con l’accredito delle somme sul conto corrente), ne discende che il contratto medesimo, nella ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo.
In merito al terzo quesito:
– la risposta discende de plano dalle considerazioni sopra svolte intorno al concetto di “disponibilità giuridica” e alla valenza di elemento costitutivo del contratto di mutuo attribuibile all’accredito delle somme su conto corrente. Tale accredito determina di per sé un effetto non solo contabile ma anche, indissolubilmente, economico e giuridico venendo a costituire posta attiva del patrimonio dell’intestatario del conto, da quella appostazione derivando sempre e comunque un mutamento della complessiva situazione debitoria/creditoria del mutuatario.
È in ciò che si realizza e si esaurisce quella disponibilità giuridica che è necessaria ma anche sufficiente perché possa dirsi perfezionato il contratto di mutuo.
Sulla scorta di detta motivazioni, la Suprema Corte di Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto.
La massima
“Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
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