
Con l’ordinanza n. 5936 del 6 marzo 2025, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata in materia di licenziamento illegittimo, precisando che non può essere licenziato chi manda in chat con i colleghi, dal suo telefono privato, offese al capo.
Il caso
Confermando la decisione di primo grado, la Corte d’appello di Firenze rigettava il ricorso di una società che aveva impugnato la sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato ad un dipendente.
Il lavoratore licenziato, in particolare, aveva inoltrato in un gruppo WhatsApp in cui erano presenti altri 13 colleghi, dal suo cellulare privato, messaggi dal contenuto offensivo, denigratorio e razzista nei riguardi del c.d. team leader.
Nondimeno, la Corte territoriale precisava che la contestazione fatta al lavoratore non considerava che i messaggi in questione erano stati inoltrati ad un gruppo limitato di persone e che, dunque, dovevano considerarsi quale comunicazione provata tutelata ex art. 15, Cost.
Pertanto, esclusa l’assimilabilità dell’App di messaggistica rispetto ad altri e ben noti social media, non veniva riscontrata una condotta diffamatoria posta in essere dal dipendente licenziato e, dunque, reintegrato.
Avvero tale pronuncia, ricorreva per Cassazione la società
L’ordinanza n. 5936 del 6 marzo 2025
La società ricorrente, in particolare, con i primi due motivi di ricorso, denunciava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 15, Cost., da un lato, negando di avere svolto indagini attive ed intrusive volte a conoscere il contenuto della chat in questione, avendone avuto conoscenza per opera di altri dipendenti, dall’altro, rimarcando che la contestazione mossa al dipendente mirava alla tutela dell’onore del dirigente esposto e reso oggetto delle frasi in questione.
Altresì, la società denunciava il mancato bilanciamento tra diritti di pari rango quali quelli di cui agli artt. 15 e 32, Cost, quest’ultimo posto a presidio della tutela della salute, in relazione alle condizioni di lavoro di cui all’art. 2087, c.c.
Dopo attenta disamina, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto infondato.
In particolare, gli Ermellini, dopo avere precisato che la libertà di comunicare con altri soggetti ha come elemento costitutivo la determinatezza dei destinatari ed esige che la comunicazione, nel suo aspetto dinamico, non sia in alcun modo impedita od ostacolata, hanno richiamato la nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 170 del 2023, la quale precisava che:
“la tutela accordata dall’art. 15 Cost. prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero e la garanzia si estende ad ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale”.
Sulla scorta di detta pronuncia, i Giudici hanno ritenuto fuor di dubbio che la condotta contestata in via disciplinare rientrasse nel raggio di protezione dell’art. 15 Cost., atteso che il messaggio è stato inviato da un cellulare privato, a persone determinate, facenti parte della chat ristretta di taluni colleghi di lavoro, e le caratteristiche tecniche del mezzo di comunicazione adoperato, WathsApp, riflettono in modo inequivoco la volontà della mittente di escludere terzi dalla conoscenza del messaggio e soddisfano il requisito di segretezza della corrispondenza.
Pertanto, ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente interpretato i principi sopra esposti, il Supremo Consesso rigettava il ricorso in quanto infondato.
La massima
“È illegittimo il licenziamento di chi invia in chat con i colleghi, dal suo cellulare provato, offese al capo. In tali ipotesi, il lavoratore va risarcito e reintegrato”.
Studio Legale Associato Romano
Via F. Pezzella, 24
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
Phone: (0823) 519161 | Mail: segreteria@studioromanoassociato.it