
Con l’ordinanza n. 6556 del 12 marzo 2025, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di ammissione al passivo fallimentare, precisando che il fideiussore non è ammesso con riserva ex art. 96, l.f. se non ha soddisfatto il creditore comune – fatto costitutivo del diritto di regresso.
Il caso
Una s.p.a. proponeva domanda di ammissione al passivo del fallimento di una s.r.l. in liquidazione.
La società istante, in breve, deduceva di essere creditrice nei confronti della società fallita in ragione del diritto di regresso che le spetta nei confronti della stessa nella qualità di coobligata in solido, accertata con D.I. emesso dal Tribunale di Salerno, verso un’altra società.
Il giudice delegato rigettava la richiesta di ammissione al passivo ed il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, rigettava la richiesta della s.p.a. rilevando che l’art. 1229, c.c. prevede che il debitore in solido può ripetere dai propri condebitori la parte di ciascuno di essi solo allorquando si sia soddisfatto interamente il creditore comune, cosa che non era avvenuta.
La s.p.a., pertanto, proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi.
L’ordinanza n. 6556 del 12 marzo 2025
La società ricorrente, in particolare, censurava il decreto nella parte in cui rigettava la domanda sul rilievo che l’opponente non avesse versato nulla al creditore comune e, pertanto, non era maturato alcun diritto di regresso nei confronti del condebitore.
I due motivi di ricorso, analizzati congiuntamente dal Supremo Consesso, sono stati dichiarato infondati.
In particolare, gli Ermellini ha affermato che:
– il credito del coobbligato in solido, pur se riveniente da pagamento effettuato dopo la dichiarazione di fallimento del coobbligato e materialmente nascente in siffatto momento, ha natura concorsuale;
– il credito di regresso, non esiste prima del pagamento in favore del creditore principale, dovendosi, pertanto, escludere qualsivoglia possibilità per il coobbligato che non abbia integralmente soddisfatto il creditore di essere ammesso al passivo con la riserva del futuro pagamento;
– il coobbligato, come il fideiussore, prima del pagamento integrale, non ha, dunque, un credito di “regresso” verso il debitore fallito e non può essere, pertanto, ammesso con riserva al passivo del fallimento del debitore principale quale creditore condizionale;
– il coobbligato può insinuare al passivo il proprio credito di rivalsa ma solo fornendo la prova dell’avvenuta verificazione del presupposto necessario, cioè d’aver integralmente soddisfatto le ragioni del creditore comune;
– il pagamento integrale (e solo questo) attribuisce al coobbligato il diritto di regresso nei confronti del debitore fallito e, dunque, lo legittima a proporre domanda di ammissione al passivo del credito di rivalsa così maturato, per cui, in difetto di una diversa situazione sostanziale che lo stesso possa già in precedenza far valere nei confronti del fallimento, il coobbligato che non abbia pagato (ammesso che poi lo faccia) non può dolersi né del fatto che, prima di tale momento, il creditore principale abbia ritenuto di non insinuare al passivo il proprio credito (nel quale poi, se del caso, subentrare) al passivo, né, soprattutto, del fatto che, in difetto di accantonamenti (come quelli cui avrebbe avuto diritto se fosse stato ammesso con riserva), subisca il rischio che, una volta eseguito il pagamento ed ammesso al passivo il suo diritto di regresso, i riparti medio tempore eseguiti abbiano esaurito l’attivo utilmente distribuibile in suo favore.
Sulla scorta di dette motivazioni, il Supremo Consesso rigettava il ricorso proposto dalla s.p.a., dichiarandolo infondato.
La massima
“Ai sensi dell’art. 61, co. 2, l.f., il coobligato con il debitore fallito non ha diritto di regresso prima del pagamento e, dunque, non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale: il primo in ragione della natura concorsuale del credito, può essere ammesso al passivo solo se e nella misura in cui sia già avvenuto il pagamento in favore del creditore comune, ciò che configura il fatto costituivo del diritto di regresso”.
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