
Con l’ordinanza n. 7048 del 17 marzo 2025, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è pronunciata in materia di IMU agevolata precisando che, ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale, non è necessaria la dichiarazione formale di inagibilità come prevista dal regolamento comunale – peraltro fonte secondaria – quando il Comune medesimo è reso comunque edotto dell’inagibilità per mezzo di atti formalmente noti.
Il caso
La Commissione Tributaria Regionale competente, con apposita sentenza, accoglieva l’Appello proposto dal Comune di Roma Capitale dichiarando legittimi gli avvisi di accertamento riguardanti l’IMU del 2012 e 2013 notificati ad una società.
Con due motivi di ricorso, la società medesima, presentava ricorso per Cassazione.
Roma Capitale resisteva con controricorso.
L’ordinanza n. 7048 del 17 marzo 2025
In particolare, con il primo motivo di ricorso, la società riteneva che, sebbene non avesse formalmente dichiarato lo stato di inagibilità dell’immobile oggetto di imposta, lo status dell’immobile era ben noto al Comune in quanto erano state a questo presentate le pratiche per la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso con allegazione di fotografie che evidenziavano lo stato dell’immobile negli anni interessati, privo di copertura.
Per la decisione impugnata, invece, solo la dichiarazione formale di inagibilità comporta il beneficio fiscale, come peraltro stabilito dal regolamento comunale.
A seguito della disamina del motivo di ricorso, gli Ermellini hanno ritenuto il medesimo fondato.
Per vero, secondo il Supremo Consesso, a prescindere dalla formale dichiarazione, il Comune ben può conoscere lo stato di inagibilità per altri atti ad esso formalmente noti. In tema di IMU e nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla L.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.
Altresì, La Suprema Corte ha precisato che il regolamento comunale, quale fonte secondaria, non può certamente derogare alla normativa primaria.
In definitiva, proseguono i Giudici del Palazzaccio, la formale dichiarazione, seppure richiesta dal regolamento, non era necessaria nel caso di specie.
La massima
“In tema di IMU e nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla L.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune”
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