
Con l’ordinanza n. 8696 del 2 aprile 2025, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è pronunciata in materia di debito fiscale della società, escludendo la responsabilità diretta dell’ex amministratore in caso di mancato versamento IVA, stante l’assenza di una norma che lasci intendere l’esistenza di una ‘successione’ nelle obbligazioni tributarie.
Il caso
Un ex amministratore di società che aveva cessato dalla propria carica nel 2006, veniva raggiunto da una cartella di pagamento sulla scorta di due avvisi di accertamento riguardo la società amministrata, per mezzo della quale il medesimo veniva chiamato a rispondere del versamento dell’IVA.
La cartella di pagamento veniva impugnata dall’ex amministratore che contestava la validità della notifica degli avvisi notificato nel 2015 alla società adducendo che, in ogni caso, stante la cessazione del ruolo ben 9 anni prima, lo stesso non poteva essere chiamato a rispondere degli atti impositivi emessi con riguardo alla persona giuridica.
La CTP di Genova accoglieva il ricorso, nondimeno, la CTR della Liguria accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio.
Pertanto, l’originario attore proponeva ricorso per Cassazione affidato a ben undici motivi.
L’ordinanza n. 8696 del 2 aprile 2025
In particolare, con i motivi dal terzo al sesto, trattati unitariamente per ragioni di connessione, il ricorrente riferiva che:
– alla data della presunta notifica (2014) il medesimo – pacificamente – non era legale rappresentante della società;
– le notifiche erano indirizzate alla società, pertanto, era infondato l’assunto della CTR secondo cui, trattandosi di notificare un atto ad un cittadino italiano residente all’estero, non vi era necessità dell’intermediazione dell’ufficiale notificatore monegasco;
– gli avvisi di accertamento erano stati notificati alla società e non al medesimo amministratore, poi destinatario della cartella di pagamento;
– la CTR aveva erroneamente ritenuto che le passività fiscali della società si riversassero automaticamente sulla persona fisica.
La Corte, dopo avere dichiarato infondati i primi due motivi di ricorso, accoglieva invece i suesposti motivi dal terzo al sesto e dichiarava assorbiti i motivi dal settimo all’undicesimo.
In particolare, gli Ermellini, accogliendo la tesi di parte ricorrente, precisava che il medesimo, non essendoli reale destinatario degli avvisi, aveva correttamente impugnato la cartella con al quale i medesimi venivano messi in esecuzione nei suoi confronti.
Nondimeno, non esiste una responsabilità degli amministratori (anche di fatto) per i debiti fiscali della società, mancando una norma che indichi una sorta di successione o coobbligazione dei debiti tributari della società a carico dei suoi amministratori.
Sulla scorta di tale motivazione, il Supremo Consesso rigettava i primi due motivi di ricorso, accoglieva i motivi dal terzo al sesto e dichiarava assorbiti i restanti, annullando la cartella di pagamento.
La massima
“Non esiste una responsabilità degli amministratori (anche di fatto) per i debiti fiscali della società, mancando una norma che indichi una sorta di successione o coobbligazione dei debiti tributari della società a carico dei suoi amministratori”.
Studio Legale Associato Romano
Via F. Pezzella, 24
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
Phone: (0823) 519161 | Mail: segreteria@studioromanoassociato.it