on l’ordinanza n. 17415 del 25 giugno 2024, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Civile, si è pronunciata in materia di responsabilità della banca nelle operazioni effettuate per mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo ai bonifici effettuati ad un IBAN errato ovvero ad un beneficiario errato.
Il Caso
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Fallimento di una data procedura si rivolgeva al Tribunale di Brescia al fine di richiedere ed ottenere la condanna di un Istituto di credito del pagamento di una somma pari ad €. 40.000,00.
A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva di essere creditore di una Compagnia Assicurativa per la medesima somma; nondimeno, detto indennizzo non veniva ai percepito dal creditore ricorrente in quanto la medesima Compagnia corrispondeva erroneamente il pagamento ad altro soggetto a mezzo bonifico bancario.
Invero, la Compagnia assicurativa aveva indicato i dati di un (errato) beneficiario, le cui generalità non sono mai state portate a conoscenza dall’Istituto bancario al Fallimento per ragioni di privacy.
Proprio per questi motivi, il Fallimento riteneva responsabile la Banca.
Si costituiva in giudizio l’Istituto di credito che contestava integralmente la domanda attore rivendicando la piena correttezza del proprio operato.
Nondimeno, il Tribunale adito condannava la Banca accogliendo la domanda i parte ricorrente.
In sede di gravame, la Corte d’appello di Brescia confermava la statuizione di primo grado, rilevando:
i) che una condotta conforme al dettato normativo non può “costituire fonte di responsabilità, né tra le parti del rapporto contrattuale né nei confronti del terzi, perché il pregiudizio conseguente all’esercizio di un diritto od all’adempimento di un dovere non può ritenersi connotato da carattere di ingiustizia;
ii) che la condotta assunta dalla Banca non era stata integralmente conforme al dettato normativo secondo cui, tra l’altro, “il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie tuttavia ragionevoli sforzi per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento”
iii) che, stante la preclusione imposta dalla normativa sulla privacy che preclude di rivelare a terzi il nominativo del titolare del conto sul quale è stato effettuato l’accredito, è compito del prestatore di servizi di pagamento – al quale venga richiesta l’esecuzione di un bonifico recante indicazione di un IBAN relativo ad un conto del quale non risulti essere titolare il soggetto indicato come beneficiario – assumere tutte le opportune precauzioni, se del caso anche mediante contatti col correntista stesso, al fine di escludere ogni possibile dubbio quanto ad eventuale erroneità delle indicazioni ricevute, procedendo in ogni caso all’accredito con riserva così da rendere concretamente praticabile l’adempimento dell’ulteriore obbligazione a suo carico
iv) che, pertanto, in difetto di prova di comportamento conforme, era chiara la responsabilità dell’Istituto di Credito
la Banca, dunque, ricorreva per Cassazione affidandosi a tre motivi di doglianza.
L’Ordinanza n. 17415 del 25 giugno 2024
I motivi di ricorso denunciavano, in sintesi:
i) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1188, co. 2, 1189 e dell’art. 24 (pro tempore vigente) del D.Lgs. 27.1.2010, n. 11, in relazione all’art. 2043 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per aver la sentenza impugnata ritenuto pregiudicato il diritto di credito che il ricorrente originario vantava nei confronti della Compagnia Assicurativa per effetto di un pagamento effettuato erroneamente da quest’ultima ad un soggetto non legittimato a riceverlo e per aver ritenuto sussistente un diritto di credito del predetto ricorrente nei confronti dell’accipiens del pagamento erroneamente eseguito dall’Assicurazione, con la conseguenza che doveva considerarsi del tutto irrilevante per il Fallimento la condotta della Banca che, quale mero prestatore dei servizi di pagamento, aveva dato corso al pagamento erroneo disposto dalla Compagnia.
In breve, la condotta della Banca non aveva arrecato danno alcuno all’originario ricorrente.
ii) Violazione o falsa applicazione della normativa di riferimento da parte della Corte territoriale per avere ritenuto erroneamente sussistente in capo alla Banca un obbligo preventivo di controlli e cautele a favore di terzi, con la conseguenza che non poteva essere definita antigiuridica la condotta tenuta dall’Istituto di credito.
iii) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la Banca, all’epoca del pagamento, non era prestatore di servizi di pagamento per la Compagnia Assicurativa, pertanto, non potevano essere alla stessa contestate omissioni di controlli e cautele.
La Suprema Corte di Cassazione, analizzate le doglianze dell’Istituto di Credito, rigettava integralmente il ricorso.
Gli Ermellini, per vero, hanno precisato che, sebbene non rientri tra gli obblighi dell’ente quello di verificare l’esattezza delle informazioni fornite dall’utente, ebbene sullo stesso grava in ogni caso la responsabilità da c.d. contratto qualificato nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto per l’errata indicazione dell’IBAN.
Invero, se da un lato il legislatore europeo ha adottato soluzioni tese a migliorare l’efficienza e la rapidità dei pagamenti eliminando l’obbligo degli intermediari di controllare la congruenza dei dati bancari forniti dall’utente, dall’altro sussiste un obbligo in capo agli stessi di agire per recuperare le somme erroneamente trasferite.
Pertanto, laddove l’intermediario abbia dato seguito all’operazione di pagamento in favore di un erroneo beneficiario, potrà essere ritenuto responsabile nei confronti dell’utente del servizio.
Detta responsabilità avrà natura contrattuale se il conto corrente corrispondente all’IBAN errato è radicato presso il medesimo intermediario che detiene anche il conto del legittimo beneficiario; viceversa – come nel caso in esame – se il conto corrente di accredito è detenuto presso un prestatore di servizi con il quale il legittimo beneficiario non intrattiene rapporti contrattuali, la responsabilità dell’intermediario può essere considerata contrattuale in forza della teoria del c.d. contratto qualificato.
Alternativamente, il beneficiario che non ha ricevuto il pagamento potrà agire nei confronti dell’intermediario invocandone la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043, c.c., con tutto ciò che ne consegue in termini di onere probatorio e risarcimento del danno subito.
La Massima
“In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 d.lg. n. 11 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull’intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del “contatto sociale qualificato”, nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell’indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l’onere di dimostrare di aver compiuto l’operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un’erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari”.
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