Con l’ordinanza n. 26517 del’11 ottobre 2024, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di affidamento rafforzando il medesimo in favore del coniuge (nella specie il padre) in ragione della persistente conflittualità tra i genitori, delle debolezze psicologiche dell’altro e dell’incapacità di costruire e mantenere un dialogo.
Il caso
Con una sentenza emessa nel mese di agosto 2021, il Tribunale di Palermo, all’esito di un procedimento per l’affido ed il mantenimento della minore conseguente al termine della relazione amorosa dei genitori, aveva disposto l’affidamento condiviso con domicilio prevalente presso la casa del padre.
La Corte d’Aappello di Palermo, con sentenza pubblicata nel dicembre 2023, riformava le statuizioni di primo grado disponendo l’affido esclusivo in favore del padre.
In particolare, la Corte territoriale, acquisite le relazioni aggiornate dei Servizi sociali ed esperita la CTU psicologica, rilevava che:
– mentre il padre risultava essere una buona figura paterna, la madre presentava carenze nella sintonizzazione e nella comprensione emotiva con la bambina;
– la minore provava paura nei confronti della madre del suo contesto familiare che tentava di allontanarla dal suo posto sicuro (la casa del padre), mentre il padre non aveva mai cercato di inquinare i rapporti della minore con la madre e gli ascendenti.
Avverso la decisione della Corte d’Appello proponeva ricorso per Cassazione la madre della minore lamentando l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto fondamentale.
L’ordinanza n. 26517 dell’11 ottobre 2024
La Corte dichiarava inammissibile il ricorso, confermando la legittimità della statuizione della Corte d’Appello di Palermo, in particolare precisando che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione.
In particolare, la scelta del rafforzamento dell’affidamento in favore del padre era stato giustificato sia dalla grave conflittualità ancora esistente tra i genitori sia dalla fragilità delle condizioni psicologiche della madre, dai limiti delle sue capacità genitoriali, dalla sua incapacità di instaurare un dialogo con l’ex partner ed i suoi familiari e dell’assenza di valide figure familiari che potessero esserle di supporto.
Ancora, il Supremo Consesso ha chiarito che la scelta dell’affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all’interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull’affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli.
All’esito di simili verifiche il perseguimento dell’obiettivo di assicurare l’esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l’interesse superiore del minore.
Da ultimo, in tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.
Sulla scorta di tutto quanto riferito, i Giudici del Palazzaccio hanno confermato la decisione della Corte distrettuale, che si era posta nel solco dei principi sopra richiamati, facendone puntuale applicazione, rigettando il ricorso in quanto inammissibile.
Le massime
“il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata”
“la scelta dell’affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all’interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull’affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli”
“il perseguimento dell’obiettivo di assicurare l’esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l’interesse superiore del minore“
“in tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse“
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