Con l’ordinanza n. 28838 del 08 novembre 2024, la Suprema Corte di Cassazione, II Sezione Civile, si è pronunciata in materia di azione redibitoria precisando che, a seguito della risoluzione di un contratto di compravendita di automobile difettata, il prezzo deve essere restituito al netto dell’usura.
Il caso
Con ricorso ex art. 696, c.p.c., l’acquirente si rivolgeva al Tribunale di Pescara al fine di accertare, previa consulenza tecnica d’ufficio, lo stato del veicolo acquistato in forza dei gravi difetti riscontrati.
All’esito della relazione peritale, il medesimo conveniva in giudizio la società venditrice al fine di ottenere la risoluzione del contratto di vendita nonché la restituzione del prezzo, oltre interessi e il risarcimento del danno subito.
Il Tribunale di Pescara, ammessa la CTU, accoglieva la domanda attorea nonostante le eccezioni formulate da controparte.
La Corte d’Appello di L’Aquila confermava la statuizione di primo grado.
La società, pertanto, ricorreva per Cassazione affidandosi a ben 6 motivi
L’ordinanza n. 28838 del 08 novembre 2024
In particolare, con il terzo motivo di ricorso, la società censurava la sentenza di secondo grado nella parte in cui si affermava che l’effetto restitutorio conseguente alla risoluzione del contratto determina la restituzione dell’intero prezzo pagato nonché il rimborso delle spese e dei pagamenti sostenuti in ragione della vendita, essendo in conferente l’uso ed il godimento del veicolo (per 64.387 Km).
La suprema Corte, esaminato il motivo di ricorso, lo dichiarava fondato dichiarando errata la decisione della Corte territoriale che disponeva l’integrale restituzione del prezzo senza alcuna valutazione del vantaggio comunque derivante dall’utilizzo del veicolo.
Pertanto, relativamente al quantum della restituzione, accoglieva il ricorso della società.
La massima
“In virtù dell’operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita e in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale, nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un’autovettura, che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, si deve tener conto dell’uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo garantire l’equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un’illegittima locupletazione dell’acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene, determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore”.
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