Con l’ordinanza n. 28790 del 08 novembre 2024, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di cessione di crediti bancari, con particolare focus sull’onere della prova che investe il cessionario in ordine all’esistenza del contratto di cessione
Il caso
Il Tribunale di Vicenza rigettava l’opposizione allo stato passivo promossa da un creditore ritenendo esclusa la legittimazione attiva dell’opponente rispetto al credito per cui chiedeva l’ammissione al passivo fallimentare.
In particolare, il G.D. aveva disposto l’integrale esclusione del credito per violazione di norme imperative, concorso nella causazione dei danni al patrimonio della società ed irripetibilità delle somme in ragione della contrarietà al buon costume dell’erogazione dei finanziamenti.
Nell’ambito del giudizio di opposizione si costituiva il Fallimento che sollevava eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente, per omessa dimostrazione della cessione del credito.
Il Tribunale accoglieva tale ultima eccezione rilevando che:
– in ipotesi di contestazione della titolarità del credito, la cessionaria è tenuta a dimostrare l’inclusione del credito stesso nel perimetro dei rapporti ceduti;
– la cessione del credito non poteva essere dimostrata attraverso la sola produzione della Gazzetta Ufficiale e dell’iscrizione nel registro delle imprese;
– in difetto di prova del documento contrattuale, con il quale il credito era stato ceduto, l’opposizione doveva essere rigettata.
Il preteso creditore, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi, analizzati congiuntamente dal Supremo Consesso.
In particolare, il ricorrente sosteneva che in sede di verifica dello stato passivo, la Curatela non aveva sollevato eccezioni sulla titolarità del credito, limitandosi a proporre il rigetto dell’istanza, per cause estranee alla cessione, come risulterebbe pacificamente dal progetto di stato passivo. Pertanto, giacchè la Curatela avesse qualificato il ricorrente quale “creditore istante”, l’accoglimento dell’eccezione formulata in sede di opposizione doveva considerarsi in violazione del principio di non contestazione.
D’altro canto, il ricorrente censurava la decisione del Tribunale sul rilievo dell’erroneità della medesima laddove aveva ritenuto che, ai fini della prova della cessione in blocco di crediti, fosse necessaria la produzione documentale del contratto, escludendo, così, il valore probatorio della Gazzetta ufficiale e di ogni altro elemento.
L’ordinanza n. 28790 del 08 novembre 2024
La Corte esaminava congiuntamente i motivi di ricorso e li dichiarava infondati.
In particolare, gli Ermellini, fissando alcuni punti fondamentali con riguardo all’onere probatorio nel giudizio contenzioso avente ad oggetto la cessione di crediti bancari, hanno precisato che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Sul punto – proseguiva la Corte – ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell’art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata, anche se la cessione sia avvenuta nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B..
La Corte ha altresì affermato che in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Nondimeno, diverso è il caso in cui – come nel caso di specie – sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria; di conseguenza, neanche la mera “notificazione” della cessione – a mezzo Gazzetta Ufficiale – da questa effettuata al debitore ceduto può ritenersi sufficiente.
Ciò non esclude – prosegue la Corte – tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione; in tal caso, però, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito.
Sulla scorta di dette considerazioni, gli Ermellini rigettavano il ricorso in quanto infondato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La massima
“in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Studio Legale Associato Romano
Via F. Pezzella, 24
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
Phone: (0823) 519161 | Mail: segreteria@studioromanoassociato.it