Con l’ordinanza n. 29927 del 20 novembre 2024, la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile, si è pronunciata in materia di sinistri stradali statuendo principi di diritto sulla mora dell’assicuratore nonché sulla condotta di guida gravemente colposa in rapporto al principio di corresponsbailità
Il caso
A seguito della morte in conseguenza i un sinistro stradale, la moglie ed il figlio del de cuius convenivano in giudizio il preteso responsabile del sinistro nonché la compagnia assicurativa di quest’ultimo, sostenendo la responsabilità esclusiva del guidatore richiedendone la condanna al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Enna accoglieva in parte la domanda, attribuendo alla vittima un concorso di colpa paritario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2054, co. 2, c.c..
In sede di gravame, la Corte d’Appello di Caltanissetta stabiliva che la vittima non aveva contribuito alla causazione del sinistro, pertanto, incrementava la stima del danno non patrimoniale nonché quella del danno patrimoniale da lucro cessante e le spese di giudizio; nondimeno, conteneva la condanna dell’assicuratore nei limiti del massimale.
Avvero tale pronuncia proponevano ricorso per Cassazione gli originari attori.
La compagnia assicurativa resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.
Il primo motivo del ricorso principale, che constava di una pluralità di censure, veniva dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato.
Il secondo motivo, invece, veniva dichiarato, in parte, fondato.
In particolare, il ricorrente principale censurava la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui conteneva la responsabilità dell’assicuratore nei limiti del massimale, nonostante avesse impiegato oltre sei anni per risarcire il danno, escludendo di fatto gli effetti della mora debendi dell’assicuratore.
Per ciò che concerne, invece, il ricorso incidentale, la Corte dichiarava inammissibile il primo motivo di ricorso, mentre riteneva fondato il secondo, per mezzo del quale la compagnia assicurativa censurava la sentenza in ordine al mancato riconoscimento della corresponsabilità nella causazione del sinistro.
L’ordinanza n. 29927 del 20 novembre 2024
In ordine al ricorso principale, gli Ermellini hanno affermato che la Corte aveva effettivamente violato le norme che disciplinano la mora dell’assicuratore.
Per vero, il Supremo Consesso ha ricordato che l’assicuratore della r.c.a. è debitore in via diretta d’una obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato, e come tutti i debitori risponderà in prima persona nel caso di mora a meno che non dimostri che il ritardo sia dovuto a causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c..
Pertanto, in ordine a detta obbligazione l’assicuratore non può invocare il limite del massimale.
In merito al ricorso incidentale, invece, la Suprema Corte ha precisato che condotta gravemente colposa del conducente sia idonea a vincere la presunzione di corresponsabilità solo allorquando sia dimostrato che la medesima sarebbe stata causa del sinistro indipendentemente dalla condotta di guida tenuta dall’altro conducente.
Per conseguenza, l’accertamento della colpa grave in capo ad uno dei conducenti, non vale di per sé sola a vincere la presunzione di corresponsbailità ex art. 2054, co. 2, c.c..
Sulla scorta di detta impostazione, il Supremo Consesso ha formulato i seguenti principi di diritto.
Le massime
“L’assicuratore della r.c.a. è in mora ex re una volta spirato il termine per formulare la proposta di risarcimento, di cui all’art. 148 cod. ass., a meno che non provi che l’inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c.”.
“L’assicuratore della r.c.a. in mora nel pagamento del risarcimento al terzo danneggiato, quando il danno in conto capitale ecceda il massimale, è tenuto al pagamento in eccesso rispetto al massimale dei soli interessi moratori, ma non del capitale”.
“L’accertamento in concreto d’una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l’altro dall’onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all’art. 2054, comma secondo, c.c., solo in un caso quando la colpa concreta dell’uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell’altro. È pertanto falsamente applicato l’art. 2054, comma secondo, c.c., se il giudice attribuisca l’intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l’altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione”.
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