
Con l’ordinanza n. 6389 del 10 marzo 2025, la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile, si è pronunciata in illeciti amministrativi conseguenti alla violazione delle norme de C.d.S., precisando che l’accertamento dell’illecito non può ritenersi valido ed efficace contro l’obbligato in solido al quale – sia pure presente al momento della contestazione orale dell’infrazione – non sia mai stata consegnata o notificata copia del verbale, impedendogli di esercitare il diritto alla difesa costituzionalmente garantito.
Il caso
Una s.r.l proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione in virtù di un credito iscritto a ruolo dalla Prefettura di Verona ed avente ad oggetto somme derivanti dalla violazione del Codice della Strada.
L’opposizione veniva rigettata dal Giudice di Pace di Verona e, in secondo grado, il Tribunale confermava la decisione.
La società, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.
L’ordinanza n. 6389 del 10 marzo 2025
Con l’unico motivo di ricorso, la società deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24, Cost., 21 bis L., 241/90 nonché degli artt. 200 e ss. del C.d.S., in relazione all’art. 360, co. 1, c.p.c., sostenendo che l’accertamento dell’illecito amministrativo disciplinato dal codice della strada non può ritenersi valido ed efficace contro l’obbligato in solido, al quale pur presente al momento della contestazione orale dell’infrazione al trasgressore non sia mai stata consegnata o notificata la copia del relativo verbale, impedendogli così di esercitare, con l’opposizione, il suo diritto di difesa.
Il Supremo Consesso ha ritenuto il motivo di ricorso fondato.
Per vero, gli Ermellini non hanno ritenuto condivisibile la conclusione del Tribunale secondo cui, dal momento che il legale rappresentante della società obbligata in solido al pagamento della sanzione era presente al momento della contestazione sollevata nei confronti del trasgressore e sottoscrisse il verbale al termine della sua redazione, essendo la contestazione immediata alternativa alla notificazione come peraltro ha dato atto la stessa Srl nel proprio atto introduttivo, non era necessario che l’Amministrazione provvedesse alla notificazione del verbale entro 90 giorni, pena l’estinzione della pretesa.
La Corte, ha invece affermato che, se da un lato è vero che in tema di violazione del codice della strada, la regola secondo la quale l’omessa contestazione immediata, o l’omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l’hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna immediata del verbale, attesa la distinzione logica e giuridica esistente tra i tre momenti dell’accertamento, della verbalizzazione e della consegna di copia del verbale al trasgressore, dall’altro, ciò implica il presupposto necessario, sul piano logico e su quello giuridico, che, anche in tali casi, è sempre e comunque necessario che la copia del verbale non consegnata immediatamente al trasgressore o all’obbligato in solido, gli sia poi, quanto meno successivamente, consegnata o notificata, affinché egli possa esercitare adeguatamente il suo diritto di difesa.
Sulla scorta di tale motivazione, la Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata.
La massima
“L’accertamento dell’illecito amministrativo disciplinato dal codice della strada non può ritenersi valido ed efficace contro l’obbligato in solido, al quale pur presente al momento della contestazione orale dell’infrazione al trasgressore non sia mai stata consegnata o notificata la copia del relativo verbale, impedendogli così di esercitare, con l’opposizione, il suo diritto di difesa”.
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